articolo 26. - Nomina dei probiviri
Il comitato dei probiviri é costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci che designa anche il presidente del comitato.
I probiviri possono anche essere non soci, devono non essere membri del consiglio direttivo. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'attività dei probiviri non é retribuita.
articolo 27. - Compiti dei probiviri
Al comitato dei probiviri é attribuita la funzione di dirimere le controversie conseguenti le sotto elencate situazioni:
A seguito del ricorso scritto, da inoltrare al comitato entro il termine essenziale di quindici giorni dalla comunicazione di esclusione o mancata accettazione del socio, il comitato provvederà, se del caso, ad istruire un'istruttoria, pronunciando la propria decisione nel termine massimo di due mesi dal ricevimento del ricorso.
articolo 28. - Il collegio arbitrale
Ogni controversia che avesse ad insorgere tra soci o fra essi e l'ASC non risolta dai probiviri relativamente all'interpretazione o applicazione del presente statuto o alla esecuzione delle delibere consiliari, purché in materia compromissibile e se non risolta dai probiviri viene demandata la risoluzione della controversia all'esame ed al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi i primi due uno ciascuno dalle singole parti ed il terzo d'accordo dai due arbitri come sopra nominati.
In mancanza di tale accordo il terzo arbitro verrà nominato, anche su istanza di una delle parti, dal presidente del Tribunale di Monza.
Il collegio arbitrale giudicherà senza formalità di procedure, inappellabilmente e secondo equità.
articolo 29. - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:
Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al conseguimento delle finalità descritte nel presente statuto.
articolo 30. - Patrimonio
Il patrimonio dell'ASC é costituito da: